IRES: novità sul trattamento delle plusvalenze (art 86 TUIR)

La Legge di Bilancio 2026 ha presentato novità importanti sul trattamento fiscale delle plusvalenze: nella generalità dei casi, è stata abolita la possibilità di rateizzare le plusvalenze realizzate nell’esercizio dell’attività d’impresa.

In precedenza, era garantita la facoltà di scelta tra tassazione integrale nell’anno di realizzo (per plusvalenze derivanti dalla cessione di beni strumentali posseduti da almeno tre anni), e ripartizione per un massimo di cinque esercizi. Questa opportunità permetteva alle imprese di gestire il carico fiscale derivante da operazioni straordinarie o da vendita di beni aziendali, suddividendolo in più esercizi.

Cosa cambia dal 2026

Non sarà più consentita la rateizzazione per le plusvalenze realizzate nel periodo d’imposta che decorre dal 2026. Le plusvalenze verranno considerate integralmente nella formazione del reddito imponibile, determinando così un aumento della base imponibile.

Casi eccezionali

La normativa ha previsto casi specifici in cui continua ad esistere la possibilità di rateizzazione (art 86 comma 4 TUIR).

  • cessione d’azienda;
  • cessione dei diritti all’utilizzo esclusivo delle prestazioni degli atleti professionisti da parte delle società sportive.

Modifiche principali

Le novità riguardano soprattutto la tassazione integrale e immediata di:

  • plusvalenze derivanti dalla cessione a titolo oneroso di beni strumentali o patrimoniali;
  • plusvalenze derivanti da risarcimenti percepiti per la perdita o il danneggiamento di tali beni;
  • sopravvenienze attive derivanti da indennizzi assicurativi relativi agli stessi beni.

Il momento di realizzo

Ai fini della corretta applicazione della nuova disciplina è fondamentale determinare il momento di realizzo della plusvalenza:

  • per i beni mobili rileva la data di consegna o spedizione;
  • per immobili e aziende rileva la data di stipula dell’atto;
  • se il trasferimento della proprietà avviene successivamente, assume rilevanza tale data.

Per le società che applicano il principio della derivazione rafforzata, l’imputazione temporale delle plusvalenze derivanti da cessioni di beni dovrebbe seguire il trasferimento di rischi e benefici connessi al bene ceduto, secondo l’impostazione contabile. Nella pratica, non dovrebbero emergere differenze significative rispetto alle regole fiscali ordinarie.

Attenzione agli indennizzi assicurativi

In questo caso specifico, la rilevanza fiscale non coincide con il momento in cui il risarcimento viene materialmente incassato, ma con quello in cui la compagnia assicurativa liquida il danno e determina certezza l’importo spettante.

Di conseguenza:

  • gli indennizzi liquidati entro il 31 dicembre 2025 possono ancora beneficiare della rateizzazione, se ne ricorrono i requisiti;
  • gli indennizzi liquidati dal 2026 concorreranno integralmente alla formazione del reddito dell’esercizio.

In sintesi

Le novità introdotte dalla nuova legge di bilancio hanno determinato la fine di uno degli strumenti storicamente utilizzati dalle imprese per la pianificazione fiscale: dal 2026, salvo limitate eccezioni, le plusvalenze relative a beni strumentali saranno tassate integralmente nell’anno di realizzo, rendendo ancora più importante la programmazione delle operazioni straordinarie e la gestione del carico fiscale aziendale.