Concordato Preventivo Biennale (CPB) 2026-2027

CIRCOLARE INFORMATIVA 

Concordato Preventivo Biennale (CPB) 2026-2027 – termine di adesione 31 ottobre 2026 

Un’opportunità da valutare per programmare il carico fiscale dei prossimi due anni 

la presente informativa volta a descrivere il  Concordato Preventivo Biennale (CPB), istituto introdotto dal D.Lgs. n. 13/2024 che consente ai contribuenti titolari di partita IVA soggetti agli ISA di concordare preventivamente con l’Agenzia delle Entrate il reddito imponibile sul quale verranno calcolate le imposte per il biennio 2026-2027.

L’adesione è facoltativa e richiede una valutazione preventiva della convenienza fiscale e contributiva caso per caso. Per tale motivo riteniamo utile illustrare sinteticamente le principali caratteristiche dello strumento, i vantaggi, gli aspetti critici e le modalità operative per la sua eventuale attivazione.

1.     CHE COS’È IL CONCORDATO PREVENTIVO BIENNALE

Il Concordato Preventivo Biennale rappresenta un accordo tra contribuente e Agenzia delle Entrate mediante il quale viene determinato anticipatamente il reddito imponibile ai fini delle imposte dirette e dell’IRAP per due periodi d’imposta consecutivi.

In pratica, l’Agenzia delle Entrate formula una proposta di reddito sulla base dei dati dichiarativi, degli Indici Sintetici di Affidabilità fiscale (ISA) e delle informazioni disponibili nelle proprie banche dati.

Il contribuente può:

  • accettare la proposta;
  • non aderire;
  • richiedere una valutazione preventiva della convenienza.

In caso di adesione, il reddito concordato costituirà la base imponibile di riferimento per il biennio interessato, indipendentemente dal reddito effettivamente prodotto.

L’obiettivo del legislatore è favorire la collaborazione tra contribuente e Amministrazione finanziaria, garantendo maggiore certezza fiscale e riducendo il rischio di futuri accertamenti.

2.     CHI PUÒ ADERIRE

Possono aderire:

Imprese individuali

  • artigiani;
  • commercianti;
  • imprenditori individuali.

Professionisti

  • lavoratori autonomi;
  • studi professionali;
  • associazioni professionali;
  • società tra professionisti.

Società

  • società di persone;
  • società di capitali soggette agli ISA.

Il requisito fondamentale è l’applicazione degli Indici Sintetici di Affidabilità fiscale (ISA).

3.    CHI È ESCLUSO

Non possono accedere al CPB:

  • contribuenti in regime forfetario;
  • soggetti esclusi dall’applicazione degli ISA;
  • contribuenti che non hanno presentato una delle dichiarazioni richieste dalla normativa;
  • soggetti con particolari condanne per reati tributari;
  • contribuenti con rilevanti violazioni fiscali;
  • soggetti che hanno debiti tributari e contributivi definitivi superiori a 5.000 euro non regolarizzati.

Occorre inoltre prestare particolare attenzione alle operazioni straordinarie quali:

  • fusioni;
  • scissioni;
  • conferimenti;
  • cessioni d’azienda;
  • trasformazioni societarie.

Tali operazioni possono infatti comportare l’impossibilità di aderire oppure la successiva decadenza dal concordato.

4.    COME VIENE CALCOLATA LA PROPOSTA

La proposta dell’Agenzia delle Entrate viene elaborata utilizzando:

  • dati delle dichiarazioni fiscali;
  • risultati ISA;
  • informazioni economiche e settoriali;
  • dati presenti nell’Anagrafe Tributaria.

Nel calcolo vengono generalmente esclusi gli elementi straordinari, tra cui:

  • plusvalenze;
  • minusvalenze;
  • sopravvenienze attive e passive;
  • redditi eccezionali;
  • componenti non ordinari della gestione.

L’obiettivo è individuare una base reddituale che rappresenti l’andamento ordinario dell’attività.

Il reddito concordato non può essere inferiore a euro 2.000 annui.

5.    COSA ACCADE SE SI ADERISCE

Una volta accettata la proposta:

Se il reddito effettivo sarà superiore

Il contribuente continuerà a pagare le imposte sul reddito concordato.

Pertanto, l’extra reddito prodotto durante il biennio potrà beneficiare di un forte vantaggio fiscale.

Se il reddito effettivo sarà inferiore

Le imposte dovranno comunque essere versate sul reddito concordato.

È questo l’aspetto che richiede maggiore attenzione nella valutazione preventiva.

In sostanza il CPB è generalmente più favorevole quando:

  • l’attività è stabile;
  • si prevede una crescita dei ricavi;
  • vi è una buona visibilità dell’andamento futuro.

È invece meno conveniente in presenza di:

  • forte incertezza;
  • riduzione prevista dell’attività;
  • situazioni economiche particolarmente variabili.

6.    L’IMPOSTA SOSTITUTIVA AGEVOLATA

Uno degli aspetti più interessanti del CPB consiste nella possibilità di applicare una particolare imposta sostitutiva sulla quota di maggior reddito concordata rispetto all’anno di riferimento.

Le aliquote possono risultare significativamente inferiori rispetto alla tassazione ordinaria IRPEF.

In presenza dei requisiti previsti, la tassazione può risultare particolarmente vantaggiosa per:

  • professionisti;
  • imprese individuali;
  • soci di società di persone.

Tale opzione deve essere valutata attentamente poiché il beneficio varia in funzione:

  • del punteggio ISA;
  • del livello di incremento reddituale;
  • della situazione fiscale personale del contribuente.

Lo Studio potrà elaborare simulazioni personalizzate per verificare l’effettivo risparmio ottenibile.

7.    I PRINCIPALI VANTAGGI DEL CPB

Maggiore certezza fiscale

L’imprenditore o professionista conosce anticipatamente la base imponibile su cui verranno calcolate le imposte.

Riduzione del rischio di accertamento

La normativa prevede importanti limitazioni all’attività accertativa dell’Amministrazione finanziaria relativamente ai periodi coperti dal concordato.

Benefici premiali ISA

L’adesione consente l’accesso a numerose agevolazioni, tra cui:

  • esonero dal visto di conformità entro determinati limiti;
  • agevolazioni in materia di rimborsi e compensazioni;
  • riduzione di alcune forme di controllo fiscale;
  • esclusione da specifiche discipline penalizzanti.

Possibile risparmio fiscale

Qualora il reddito effettivo risulti superiore a quello concordato, il contribuente può conseguire un vantaggio economico significativo.

Maggiore programmazione finanziaria

La certezza sul carico fiscale consente una più agevole pianificazione aziendale.

8.    ASPETTI DA VALUTARE CON ATTENZIONE

Il CPB non è automaticamente conveniente per tutti.

Prima dell’adesione è opportuno considerare:

Andamento futuro dell’attività

Se si prevede una riduzione dei ricavi o della redditività, il concordato potrebbe determinare una tassazione eccessiva.

Impatto contributivo

Per artigiani, commercianti e iscritti alla Gestione Separata INPS occorre valutare anche le conseguenze sul versamento dei contributi previdenziali.

Situazione personale e familiare

La convenienza dipende anche da:

  • detrazioni fiscali;
  • altri redditi posseduti;
  • crediti d’imposta;
  • perdite fiscali riportabili.

Operazioni straordinarie

Fusioni, scissioni, conferimenti o modifiche rilevanti dell’attività potrebbero comportare la cessazione degli effetti del concordato.

9.    CAUSE DI DECADENZA

L’adesione al CPB comporta il rispetto di specifici obblighi.

Tra le principali cause di decadenza rientrano:

  • dichiarazioni infedeli;
  • omissioni rilevanti;
  • gravi irregolarità contabili;
  • mancati versamenti;
  • perdita dei requisiti di accesso;
  • superamento di specifici limiti previsti dalla normativa;
  • operazioni straordinarie incompatibili con il concordato.

In caso di decadenza vengono meno i benefici collegati all’adesione.

10.         ADEMPIMENTI E SCADENZE

L’adesione al Concordato Preventivo Biennale deve essere formalizzata mediante gli appositi modelli telematici.

Per il biennio 2026-2027, la scadenza prevista dalla normativa vigente è fissata al: 31 ottobre 2026

Pertanto, è consigliabile effettuare con adeguato anticipo la verifica dei requisiti e la simulazione di convenienza.

 

COME POSSIAMO ASSISTERVI

  • Il nostro Studio è a disposizione per:
  • Verifica preliminare dei requisiti
  • Controllo dell’ammissibilità al Concordato Preventivo Biennale.
  • Analisi di convenienza
  • Simulazione personalizzata degli effetti fiscali e contributivi.
  • Esame della proposta dell’Agenzia delle Entrate
  • Valutazione degli importi concordati e dei possibili vantaggi o svantaggi.
  • Predisposizione e trasmissione dell’adesione
  • Gestione completa della pratica telematica.
  • Assistenza nel biennio di validità
  • Monitoraggio del mantenimento dei requisiti e delle eventuali cause di decadenza.

 

CONCLUSIONI

Il Concordato Preventivo Biennale rappresenta una delle più importanti novità degli ultimi anni in ambito tributario.

Per molti contribuenti può costituire un’opportunità concreta di:

  • ridurre l’incertezza fiscale;
  • migliorare la pianificazione economica;
  • beneficiare di regimi premiali;
  • conseguire un risparmio d’imposta.

Tuttavia, trattandosi di una scelta che produce effetti per due annualità, è fondamentale effettuare una valutazione personalizzata prima di assumere qualsiasi decisione.

Invitiamo pertanto tutti i clienti interessati a contattare lo Studio per richiedere un’analisi preliminare della propria posizione e ricevere una simulazione della convenienza all’adesione.

 

 

Adeguati assetti ex art. 2086 c.c.: obblighi, controlli e responsabilità per le SRL

Un presidio obbligatorio di corretta gestione societaria

Gli adeguati assetti organizzativi, amministrativi e contabili costituiscono oggi un obbligo centrale per tutte le società, incluse le SRL di minori dimensioni.

L’art. 2086, comma 2, c.c. impone all’imprenditore che operi in forma societaria o collettiva di istituire un assetto adeguato alla natura e alle dimensioni dell’impresa, anche al fine di rilevare tempestivamente la crisi e la perdita della continuità aziendale.

Il Codice della Crisi d’Impresa e dell’Insolvenza ha rafforzato tale principio, richiedendo strumenti idonei a rilevare squilibri patrimoniali, economico-finanziari e reddituali, nonché a verificare la sostenibilità dei debiti almeno per i dodici mesi successivi.

 

Ambito soggettivo

L’obbligo riguarda tutte le società, indipendentemente dalla dimensione e dalla presenza dell’organo di controllo.

Anche le piccole SRL devono quindi dotarsi di procedure e strumenti proporzionati alla propria struttura, ma effettivi e concretamente funzionanti.

La responsabilità primaria resta in capo agli amministratori, ai quali compete non solo l’istituzione degli assetti, ma anche la verifica della loro adeguatezza nel tempo.

Contenuto minimo degli assetti

Un assetto può ritenersi adeguato quando consente agli amministratori di disporre di informazioni attendibili, aggiornate e utili alla gestione.

In particolare, la società dovrebbe poter monitorare:

  • andamento economico e marginalità;
  • equilibrio patrimoniale e finanziario;
  • flussi di cassa attuali e prospettici;
  • scadenze verso fornitori, banche, Erario ed enti previdenziali;
  • sostenibilità dei debiti nei dodici mesi successivi;
  • eventuali segnali di tensione finanziaria o perdita della continuità aziendale.

La contabilità, pertanto, non può essere intesa solo come adempimento fiscale, ma deve rappresentare uno strumento di controllo gestionale.

 

Segnali di crisi

Il Codice della Crisi individua specifici segnali di attenzione, tra cui:

  • debiti per retribuzioni scaduti;
  • debiti verso fornitori scaduti oltre determinate soglie;
  • esposizioni bancarie scadute o sconfinamenti protratti;
  • debiti rilevanti verso Agenzia delle Entrate, INPS, INAIL e Agenzia delle Entrate-Riscossione.

Tali indicatori, tuttavia, possono emergere quando la crisi è già in fase avanzata. Per tale ragione, un assetto realmente adeguato deve consentire un monitoraggio anticipato della liquidità, degli incassi, dell’indebitamento e della marginalità.

 

Novità normative 2026

La L. n. 34/2026, legge annuale sulle piccole e medie imprese, e il D.Lgs. n. 47/2026, attuativo della Legge Capitali, si inseriscono in un quadro normativo che conferma la crescente attenzione verso organizzazione, governance, controlli e flussi informativi.

Pur non modificando direttamente l’art. 2086 c.c., tali interventi si collocano nella medesima direttrice: rafforzare la struttura gestionale delle imprese e rendere più tracciabili i processi decisionali e di controllo.

 

Responsabilità degli amministratori

L’assenza di adeguati assetti può assumere rilievo ai fini della responsabilità degli amministratori, soprattutto qualora abbia impedito la tempestiva emersione della crisi o aggravato la situazione patrimoniale e finanziaria della società.

È quindi opportuno che l’organo amministrativo documenti le verifiche effettuate, le informazioni ricevute e le decisioni assunte.

L’organo di controllo, ove presente, è tenuto a vigilare sull’adeguatezza dell’assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento.

 

Riassumendo

Gli adeguati assetti:

  • sono obbligatori anche per le piccole SRL;
  • devono essere proporzionati alla natura e alle dimensioni dell’impresa;
  • servono a prevenire e intercettare tempestivamente situazioni di crisi;
  • richiedono dati contabili e finanziari aggiornati;
  • incidono sui profili di responsabilità degli amministratori;
  • rappresentano un presidio essenziale di corretta gestione societaria.

IRES: novità sul trattamento delle plusvalenze (art 86 TUIR)

La Legge di Bilancio 2026 ha presentato novità importanti sul trattamento fiscale delle plusvalenze: nella generalità dei casi, è stata abolita la possibilità di rateizzare le plusvalenze realizzate nell’esercizio dell’attività d’impresa.

In precedenza, era garantita la facoltà di scelta tra tassazione integrale nell’anno di realizzo (per plusvalenze derivanti dalla cessione di beni strumentali posseduti da almeno tre anni), e ripartizione per un massimo di cinque esercizi. Questa opportunità permetteva alle imprese di gestire il carico fiscale derivante da operazioni straordinarie o da vendita di beni aziendali, suddividendolo in più esercizi.

Cosa cambia dal 2026

Non sarà più consentita la rateizzazione per le plusvalenze realizzate nel periodo d’imposta che decorre dal 2026. Le plusvalenze verranno considerate integralmente nella formazione del reddito imponibile, determinando così un aumento della base imponibile.

Casi eccezionali

La normativa ha previsto casi specifici in cui continua ad esistere la possibilità di rateizzazione (art 86 comma 4 TUIR).

  • cessione d’azienda;
  • cessione dei diritti all’utilizzo esclusivo delle prestazioni degli atleti professionisti da parte delle società sportive.

Modifiche principali

Le novità riguardano soprattutto la tassazione integrale e immediata di:

  • plusvalenze derivanti dalla cessione a titolo oneroso di beni strumentali o patrimoniali;
  • plusvalenze derivanti da risarcimenti percepiti per la perdita o il danneggiamento di tali beni;
  • sopravvenienze attive derivanti da indennizzi assicurativi relativi agli stessi beni.

Il momento di realizzo

Ai fini della corretta applicazione della nuova disciplina è fondamentale determinare il momento di realizzo della plusvalenza:

  • per i beni mobili rileva la data di consegna o spedizione;
  • per immobili e aziende rileva la data di stipula dell’atto;
  • se il trasferimento della proprietà avviene successivamente, assume rilevanza tale data.

Per le società che applicano il principio della derivazione rafforzata, l’imputazione temporale delle plusvalenze derivanti da cessioni di beni dovrebbe seguire il trasferimento di rischi e benefici connessi al bene ceduto, secondo l’impostazione contabile. Nella pratica, non dovrebbero emergere differenze significative rispetto alle regole fiscali ordinarie.

Attenzione agli indennizzi assicurativi

In questo caso specifico, la rilevanza fiscale non coincide con il momento in cui il risarcimento viene materialmente incassato, ma con quello in cui la compagnia assicurativa liquida il danno e determina certezza l’importo spettante.

Di conseguenza:

  • gli indennizzi liquidati entro il 31 dicembre 2025 possono ancora beneficiare della rateizzazione, se ne ricorrono i requisiti;
  • gli indennizzi liquidati dal 2026 concorreranno integralmente alla formazione del reddito dell’esercizio.

In sintesi

Le novità introdotte dalla nuova legge di bilancio hanno determinato la fine di uno degli strumenti storicamente utilizzati dalle imprese per la pianificazione fiscale: dal 2026, salvo limitate eccezioni, le plusvalenze relative a beni strumentali saranno tassate integralmente nell’anno di realizzo, rendendo ancora più importante la programmazione delle operazioni straordinarie e la gestione del carico fiscale aziendale.

DOCUMENTI DICHIARAZIONE DEI REDDITI

ELENCO DOCUMENTI DICHIARAZIONE DEI REDDITI

Anno d’imposta 2025 – Modello 730 / Redditi PF 2026

Documenti generali

☐ Documento d’identità e codice fiscale

☐ Ultima dichiarazione dei redditi presentata

☐ Eventuali dichiarazioni integrative

☐ Modelli F24 pagati nel 2025

Modello precompilato

☐ Copia del Modello 730 / Redditi PF precompilato (SPID / CIE / CNS)

Famiglia e dati personali

☐ Variazioni anagrafiche

☐ Dati familiari a carico

☐ Sentenza di separazione/divorzio

☐ Certificato AIRE (se residente estero)

Redditi di lavoro e pensione

☐ Certificazione Unica 2026

☐ Redditi senza sostituto d’imposta

☐ Redditi esteri e imposte pagate

☐ Assegni, indennità, borse di studio

Immobili e locazioni

☐ Atti di acquisto/vendita immobili

☐ Contratti di locazione

☐ Canoni percepiti/non percepiti

☐ Ricevute IMU/IMI/IMIS/ILIA

Investimenti e cripto-attività

☐ Plusvalenze immobiliari e finanziarie

☐ Documentazione cripto-attività

Spese deducibili e detraibili

☐ Contributi previdenziali

☐ Spese sanitarie

☐ Mutuo prima casa

☐ Spese istruzione

☐ Assicurazioni

☐ Erogazioni liberali

Bonus casa

☐ Ristrutturazioni

☐ Ecobonus / Superbonus

☐ Bonus mobili e barriere architettoniche

☐ Fatture, bonifici, ENEA

Scelte IRPEF

☐ Scelta 8 per mille

☐ Scelta 5 per mille

☐ Scelta 2 per mille

 

Regime dei Neo Domiciliati (Art. 24 bis TUIR)

Il regime dei neo‑domiciliati è un’agevolazione fiscale destinata alle persone fisiche che trasferiscono la residenza in Italia e hanno redditi prodotti all’estero. Consente di pagare un’imposta sostitutiva fissa annua invece dell’IRPEF sui redditi esteri.

Chi può accedere

Può aderire chi:

  • trasferisce la residenza fiscale in Italia;
  • non è stato residente in Italia per almeno 9 degli ultimi 10 anni prima dell’opzione.

L’opzione può essere estesa anche ai familiari, se rispettano gli stessi requisiti.

Interpello

In teoria serve un interpello “probatorio”, reso facoltativo dal 2017.

Come si esercita l’opzione

L’opzione si perfeziona tramite:

  • la dichiarazione dei redditi (quadro NR), oppure
  • la remissione in bonis se si è dimenticato di indicarla (con sanzione 250 €).

Quali redditi sono agevolati

Sono compresi tutti i redditi prodotti all’estero, secondo i criteri dell’art. 165 TUIR, tra cui:

  • redditi immobiliari esteri;
  • redditi di capitale esteri;
  • lavoro dipendente svolto all’estero;
  • lavoro autonomo con base all’estero;
  • redditi d’impresa da stabile organizzazione estera;
  • plusvalenze su partecipazioni estere;
  • redditi da criptovalute non detenute presso intermediari italiani.

Sono inclusi anche redditi percepiti per interposta persona (holding, trust ecc.).

Non è applicabile invece:

  • alle plusvalenze su partecipazioni qualificate, se realizzate nei primi 5 anni.

Stati che si possono escludere

Il contribuente può scegliere di escludere uno o più Paesi dall’opzione.
Per quei Paesi:

  • i redditi sono tassati ordinariamente,
  • si applica il credito d’imposta estero.

La scelta è irreversibile.

Imposta sostitutiva

È un’imposta fissa annuale sui redditi esteri, indipendente dall’importo dei redditi.

Importi attuali:

  • 000 € annui per chi trasferisce la residenza dal 1.1.2026
  • 000 € per trasferimenti tra 11.8.2024 e 31.12.2025
  • 000 € per trasferimenti fino al 10.8.2024
  • Per i familiari: 000 € annui dal 2026 (prima 25.000 €)

Pagamento in un’unica soluzione.

Effetti dell’opzione

Per tutto il periodo dell’opzione il contribuente:

  • non compila il quadro RW (salvo partecipazioni qualificate nei primi 5 anni);
  • non versa IVIE e IVAFE.

Durata, revoca e decadenza

  • Durata: 15 anni, non rinnovabili.
  • Revoca possibile in ogni momento.
  • Decadenza se:
    • non si versa l’imposta sostitutiva;
    • si trasferisce la residenza all’estero.

Familiari possono mantenere il regime autonomamente.

Successioni e donazioni

Se il soggetto muore o dona durante il regime:

  • l’imposta di successione/donazione è dovuta solo sui beni situati in Italia;
  • i beni esteri sono esenti.

Se si sono esclusi alcuni Stati dall’opzione, per quei Paesi l’esenzione non vale.

Riassumendo

Il regime dei neo domiciliati:

  • è pensato per attrarre persone facoltose provenienti dall’estero;
  • sostituisce l’IRPEF estera con un’imposta fissa;
  • elimina molti adempimenti (RW, IVIE/IVAFE, CFC);
  • dura 15 anni senza possibilità di rinnovo.

Regime fiscale degli impatriati

Il regime impatriati è una agevolazione IRPEF per chi rientra in Italia dopo un periodo all’estero e lavora in Italia come dipendente, autonomo o imprenditore.
Consiste nel tassare solo una parte del reddito per un periodo da definire a seconda dei casi

Come funziona in generale

  • Il beneficio riduce il reddito imponibile (50%, 30% o 10% a seconda del periodo e dei requisiti).
  • Vale per 5 anni, con possibili proroghe.
  • Devi:
    • aver vissuto all’estero per un certo periodo (2, 5, 6 o 7 anni secondo i casi),
    • trasferire la residenza fiscale in Italia,
    • lavorare prevalentemente in Italia per almeno 183 giorni l’anno.

Quale regime si applica? Dipende dalla data di rientro in Italia

Rientri dal 2024 in avanti (nuovo regime)

  • Esenzione: 50%
  • Durata: 5 anni
  • Proroga più limitata (es. +3 anni) solo con condizioni specifiche, come:
    • acquisto di abitazione principale
  • Requisiti più stringenti:
    • estero per almeno 3 anni (ma può salire a 6–7 anni se si rientra per lo stesso datore/gruppo)
    • obbligo di mantenere la residenza in Italia per 4 anni
      → se non lo fai, devi restituire il beneficio con interessi
  • Nel nuovo regime è possibile cumulo con altre agevolazioni (es. ricercatori e docenti)

Mantenimento del beneficio

Per mantenere l’agevolazione, ogni anno devi:

  • essere residente fiscalmente in Italia,
  • lavorare prevalentemente in Italia (≥ 183 giorni),
  • svolgere attività effettiva in Italia.

Se non rispetti i requisiti → perdita del beneficio per quell’anno o recupero totale.

Come si applica nella pratica?

  • Lavoratori dipendenti:
    richiesta al datore di lavoro → ritenute su imponibile ridotto.
  • Autonomi:
    agevolazione applicata direttamente in dichiarazione.
  • Se il datore non applica il regime → lo fai in dichiarazione dei redditi.

Riassumento

Il regime consente di tassare solo una quota del reddito prodotto in Italia per 5 anni (eventualmente prorogabili), con percentuali diverse in base all’anno di rientro:

  • 50% (rientri dal 2024)